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Seggiolini per bambini in auto: regole, installazione e multe

07 Settembre 2023

Seggiolini per bambini in auto

Con il mese di settembre riprendono le scuole e tante delle molteplici attività che svolgono i bambini nel loro tempo libero. È dunque assai probabile che cresca anche la frequenza dei loro spostamenti in macchina. Per quanto brevi questi siano, occorre sempre prestare la massima attenzione alla questione sicurezza. In caso di incidente, anche a bassa velocità, i rischi di ferite e infortuni sono infatti elevati per chi occupa i sedili senza le necessarie precauzioni. Andiamo dunque a vedere cosa prescrive la legge in materia di seggiolini, come si installano e a quali sanzioni si va incontro non rispettando le regole.

 

Seggiolini: cosa dice il Codice della Strada

L’obbligo di far viaggiare i bambini in auto su “appositi sistemi di ritenuta omologati” fu introdotto la prima volta in Italia da una legge del 1988. La materia è oggi disciplinata dall’articolo 172 del Codice della Strada, il quale recita testualmente: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Gli aspetti su cui soffermare l’attenzione sono dunque tre: l’altezza e il peso del bambino e l’omologazione del seggiolino.

 

L’altezza fa la differenza

Il legislatore è molto chiaro. L’unica discriminante per capire se i minori debbano viaggiare o meno sui seggiolini è l’altezza. Chi supera il metro e 50 cm può accomodarsi normalmente sui sedili e fare uso delle cinture di sicurezza, come gli adulti. Chi ha una statura inferiore deve fare ricorso a un sistema di ritenuta. Analizziamo che caratteristiche deve avere.

Seggiolino per bambino in auto sul sedile posteriore

 

Una questione di etichetta

Il Codice sancisce che i seggiolini da utilizzare devono essere “di tipo omologato”. Non specifica tuttavia quale sia l’esatta omologazione cui fare riferimento. Ciò significa in pratica che – anche se sarebbe preferibile utilizzare un prodotto recente e di ultima generazione – è possibile sfruttare anche un seggiolino con qualche primavera sulle spalle, ereditato magari da un parente o un conoscente. L’importante è che il seggiolino presenti la sua brava etichetta che certifica la conformità.

 

La variabile del peso

Il legislatore è chiaro: i seggiolini (o i rialzi, nel caso dei più grandicelli) devono essere adeguati al peso di chi li va a occupare. Ciò vuol dire il seggiolino andrà sostituito (o ne andrà cambiata la configurazione, in caso di modelli trasformabili) di pari passo con la crescita del bambino. Esiste un limite di peso oltre il quale il seggiolino non è più da adottare? Interpretando la legge alla lettera no, poiché viene indicato un valore soglia solo per l’altezza. In pratica, tuttavia, esistono direttive relative dispositivi di ritenuta che chiudono ogni discorso una volta superati i 36 kg.

 

Dove si montano i seggiolini?

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.“. Questo è tutto ciò che dice il Codice della Strada in fatto di montaggio. Il riferimento è chiaramente ai cosiddetti ovetti, riservati di norma ai più piccini, con età inferiore ai 18 mesi e che spesso i genitori scelgono di avere vicino a sé. L’eventuale apertura dall’airbag potrebbe fare infatti più danni di quelli provocati dall’incidente. In generale, comunque, è corretto che il bambino piccolo viaggi in senso contrario a quello di marcia. A causa della debolezza dei muscoli del collo in rapporto alla pesantezza del capo, in caso di incidente solo così si possono limitare i danni. L’ideale, in tutto questo, è far viaggiare comunque i bambini sul sedile posteriore.

 

Come si fissano i seggiolini?

Esistono due possibilità per ancorare i seggiolini in maniera adeguata al sedile. La prima è utilizzando le classiche cinture di sicurezza di cui è provvista la vettura. la seconda è ricorrendo al doppio aggancio universale denominato Isofix, sempre più diffuso. Alcuni dispositivi che sfruttano la tecnologia Isofix possono prevedere un terzo fissaggio, che può essere di nuovo la cintura di sicurezza dell’auto oppure una staffa di supporto. Per ciascun modello è comunque sempre indispensabile fare riferimento al manuale fornito dal costruttore e alle istruzioni a volte riportate sul seggiolino stesso.

 

I dispositivi antiabbandono

Dai primi di novembre del 2019, per portare in auto bambini di età inferiore a quattro anni è obbligatorio impiegare anche un cosiddetto dispositivo antiabbandono. Con questa definizione si intende un sistema di allarme, utile a scongiurare dimenticanze che potrebbero avere gravi conseguenze. Il congegno può essere a se stante e quindi installato su un seggiolino preesistente, integrato nel medesimo seggiolino o aggiunto alla dotazione dell’auto. I modelli presenti sul mercato prevedono varie tipologie di allarme in caso di abbandono: acustico, visivo oppure con l’invio di un messaggio sullo smartphone.

 

Le multe previste dal Codice

Il Codice della Strada prevede multe nel caso che si viaggi senza seggiolino o che questo sia inefficiente, non adeguato al peso, non omologato o privo del suddetto sistema antiabbandono. La multa ammonta di prassi a 83 euro ma in caso di recidività nell’arco dei due anni scatta la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Nel caso che a bordo ci sia una seconda persona adulta a sorvegliare il minore, la multa può essere data a questa, senza che ci siano perdita di punti o sospensioni della patente.

 

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