
Essere coinvolti in un incidente stradale è sempre un’esperienza molto spiacevole. Lo è però a maggior ragione se l’altro veicolo coinvolto è una auto non assicurata (ma lo stesso varrebbe per una moto o un furgone). Disperarsi serve però a poco, anche perché la legge italiana prevede specifiche tutele per chi è vittima di casi del genere. Vediamo allora come comportarsi e quali passi intraprendere per ottenere il risarcimento dovuto.
Cosa fare subito dopo l’incidente
Indipendentemente dalla situazione assicurativa dell’altro conducente, è fondamentale seguire alcune procedure standard. Vediamo quali sono i passaggi chiave.
- Dare priorità alla sicurezza: verificare lo stato di salute di tutte le persone coinvolte e, se necessario, chiamare i soccorsi. Mettere in sicurezza la scena dell’incidente, in modo che non ci siano ulteriori pericoli per chi sopraggiunge.
- Documentare l’incidente: scattare foto dei veicoli, dei danni e del luogo dell’incidente.
- Raccogliere informazioni: solo a quel punto ci si dovrà preoccupare di ottenere i dati personali e assicurativi dell’altro conducente, nonché i riferimenti di eventuali testimoni e le loro dichiarazioni.
Qualora a questo punto emergesse che si ha davanti una auto non assicurata, ci sarebbe da fare un’importante distinzione tra una assicurazione scaduta e un veicolo non assicurato o non identificato. Vediamo le differenze tra un caso e l’altro.
Assicurazione scaduta: diritti e procedure per il risarcimento
Se l’altro veicolo coinvolto nell’incidente ha l’assicurazione scaduta, la situazione richiede attenzione particolare. In Italia, la legge prevede un periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza RC Auto, durante il quale la copertura assicurativa rimane valida. Pertanto, se l’incidente avviene entro questo lasso di tempo, l’assicurazione dell’altro conducente è ancora operativa e sarà possibile richiedere il risarcimento direttamente alla sua compagnia assicurativa. Tuttavia, se l’incidente avviene dopo questo periodo di tolleranza, il veicolo è considerato non assicurato.
Auto non assicurata o non identificata: il ruolo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Nel caso in cui il veicolo responsabile dell’incidente sia privo di assicurazione o non sia stato possibile identificarlo (ad esempio, in caso di fuga), interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Questo fondo, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), ha appunto l’obiettivo di garantire un risarcimento alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati.
Come presentare la richiesta di risarcimento al Fondo
Per avviare la procedura di risarcimento, è necessario:
- Compilare il modulo di richiesta: disponibile online sul sito della CONSAP, deve essere compilato in ogni sua parte con le informazioni relative all’incidente.
- Inviare la documentazione: il modulo, insieme a tutta la documentazione richiesta (come verbali delle autorità intervenute, testimonianze, certificati medici, ecc.), deve essere inviato con raccomandata A/R all’impresa assicuratrice designata dal Fondo per la zona in cui è avvenuto l’incidente.
È importante sottolineare che la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro due anni dalla data dell’incidente.
Consigli pratici per tutelarsi
- Denunciare sempre l’incidente alle autorità: la presenza di un verbale ufficiale facilita le procedure di risarcimento.
- Conservare tutta la documentazione: ricevute, certificati medici e qualsiasi altro documento relativo all’incidente possono essere fondamentali per supportare la richiesta di risarcimento.
- Rivolgersi a un legale specializzato: un avvocato esperto in incidenti stradali può offrire consulenza e assistenza nella gestione delle pratiche burocratiche.
Le sanzioni per chi circola senza assicurazione
Ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada l’assicurazione RC Auto è obbligatoria. Chi dovesse essere trovato alla guida di una auto non assicurata rischia una sanzione amministrativa che può arrivare a quasi 3.500 euro. Il veicolo non assicurato viene sequestrato e custodito finché non viene coperto da una polizza di almeno sei mesi e non si sono saldate le spese del caso. In caso di eventuale recidiva nell’arco di due anni c’è poi un inasprimento di pene e sanzioni.